Lo statuto dell'AOB

Art 1: E’ costituita in Bergamo l’Associazione ORNITOLOGICA BERGAMASCA. Essa può aderire ad associazioni ornitologiche a carattere nazionale ed internazionale. Ha sede in Bergamo, Viale Giulio Cesare n. 14/F. Scopo dell’associazione è di riunire in un’unica Associazione gli allevatori ed amatori di uccelli in genere; si prefigge di propagandare l’amore e la conoscenza degli uccelli e del loro habitat e, per il tramite degli Allevatori suoi iscritti, di diffondere i sistemi del loro corretto allevamento sia a scopo ornamentale che espositivo – riproducendo anche soggetti altrimenti in via di estinzione. S’interessa quindi della loro protezione e dei connessi problemi ecologici; cura altresì l’allestimento di mostre ed esposizioni ornitologiche e l’esplicazione di tutte le attività scientifiche ed amatoriali inerenti l’ornitologia; cura la diffusione dell’amatorismo attraverso riunioni culturali e scientifiche, anche in collaborazione con altri Enti ed Associazioni. L’Associazione non persegue fini speculativi né di lucro; non può distribuire neppure in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art 2 : La durata dell’Associazione è illimitata; potrà essere sciolta solo con il voto favorevole della maggioranza degli associati.

Art 3 : Possono far parte dell’Associazione tutti gli allevatori ed amatori di uccelli che siano di provata moralità. Il numero dei Soci è illimitato. Ogni aspirante all’atto della richiesta di iscrizione si impegna ad accettare le norme dello statuto sociale. Possono far parte dell’Associazione anche Soci onorari e sostenitori. Ogni Socio deve con la propria opera incrementare lo sviluppo dell’Associazione e dare ad essa ogni aiuto, morale e materiale, nei limiti delle proprie possibilità. La partecipazione decorre dalla delibera di ammissione e dura fino al recesso o all’espulsione dall’Associazione. Possono essere espulsi i Soci che contravvengono alle norme statutarie o danneggiano moralmente e materialmente l’Associazione o i singoli aderenti.

Art 4 : Organi dell’Associazione sono: l’Assemblea dei Soci; il Consiglio Direttivo; il Collegio dei Revisori dei conti ed il Collegio dei Probiviri.

Art 5: L’Assemblea è sovrana e viene indetta ordinariamente una volta all’anno, entro tre mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale. Assemblee straordinarie possono essere indette dal Consiglio Direttivo, di propria iniziativa o su proposta della maggioranza dei Soci. Le assemblee saranno valide in prima convocazione se costituite dalla metà più di uno dei Soci, in seconda convocazione che potrà essere fissata anche un’ora dopo quella fissata per la prima, con la presenza di qualunque numero dei Soci. Ogni Socio ha diritto di partecipare all’Assemblea con diritto di parola e con un solo voto, ai sensi dell’art. 2532, comma 2 del Codice Civile. I Soci possono essere rappresentati da delega conferita ad altro Socio, il quale non potrà essere portatore di più di tre deleghe. Per eventuali modifiche allo Statuto è necessaria la presenza, in proprio o per delega, di almeno la metà più uno dei Soci: le relative delibere verranno prese con il voto favorevole di due terzi dei presenti.

Art 6: Il Consiglio Direttivo viene eletto dall’Assemblea dei Soci, dura in carica tre anni, ed ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. In particolare delibera, a sua completa discrezione che non deve essere motivata, l’ammissione dei Soci ed eventuali provvedimenti disciplinari. Per essere eletto alla carica di Consigliere il Socio deve essere iscritto da almeno due anni ed avere raggiunto la maggiore età. L’Assemblea elegge un Consigliere ogni dieci Soci, con un massimo di undici Consiglieri. Il Consiglio Direttivo elegge tra i Consiglieri: un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario cassiere, due Segretari aggiunti ed un Coordinatore tecnico. Eventuali altri incarichi potranno essere assegnati dal Consiglio Direttivo. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide se costituite dalla maggioranza dei Consiglieri. Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la rappresentanza legale dell’Associazione e presiede di norma le assemblee. Un Consigliere che non interviene a tre riunioni consecutive senza giustificato motivo, viene considerato dimissionario Allo stesso subentra il primo dei non eletti.

Art7 : L’Assemblea dei Soci ed il Consiglio Direttivo potranno essere convocati anche al di fuori della sede sociale.

Art 8 Il Collegio dei Revisori dei conti è costituito da due Soci eletti dall’Assemblea e dura in carica tre anni.

Art 9 : Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall’Assemblea fra i Soci: essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Delibera, a maggioranza, in sede di appello su ricorso degli interessati su tutti i provvedimenti disciplinari presi dal Consiglio Direttivo. Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono definitive.

Art 10 : Le decisioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea, prese con le maggioranze specificate, impegnano tutti i Soci.

Art 11 : Il patrimonio sociale è costituito dal contributo dei Soci, dai beni a qualsiasi titolo pervenuti alla Società e da ogni altro corrispettivo versato da Soci o da Terzi per il rimborso di servizi prestati. Ogni Socio deve versare il contributo annuale fissato dal Consiglio Direttivo e approvato dall’Assemblea dei Soci. Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art 12 : L’esercizio sociale va dal l° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Ogni anno viene redatto ed approvato un rendiconto economico e finanziario. Il bilancio preventivo e consuntivo sono depositati presso la Segreteria; ciascun Socio può prenderne visione.

Art 13 : In caso di scioglimento dell’Associazione per qualunque causa, il patrimonio sociale è devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art 14 : Il Consiglio Direttivo può deliberare la costituzione di gruppi di specializzazione, stabilendone i compiti. I rapporti tra questi gruppi ed il Consiglio Direttivo saranno curati dal Coordinatore Tecnico.

Art 15 : All’interno dell’Associazione potrà essere autorizzata la costituzione di sezioni periferiche.

Art 16 : Per quanto non contemplate nel presente statuto valgono le disposizioni di legge in materia di associazioni e gli statuti delle organizzazioni nazionali o internazionali a cui l’Associazione aderisce.

Art 17 : Tutte le eventuali controversie sociali fra Soci e tra questi e l’Associazione o suoi Organi, saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza del Collegio dei Probiviri che giudicherà ex bono et aequo Senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.

A.O.B. 

Associazione Ornitologica Bergamasca